IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 17.05.1999, n. 153

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20.11.1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23.12.1998, n. 461. (G.U. 31.05.1999, n. 125)

Titolo I - Regime civilistico delle fondazioni

Art. 1 - Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono per:

a) «Legge di Delega»: la legge 23 dicembre 1998, n. 461;

b) «TUIR»: testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) «Fondazione»: l'ente che ha effettuato il conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

c-bis) «Settori ammessi»: 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 1 ;

d) «Settori rilevanti»: i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a cinque 2 ;

e) «Autorità di vigilanza»: l'autorità prevista dall

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.