Decreto legislativo 17.05.1999, n. 153
Titolo I - Regime civilistico delle fondazioni
1. L'Autorità di vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attività della fondazione.
2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto da tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti; la loro attività è controllata dal comitato di sorveglianza.
3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono motivatamente proporre all'Autorità di vigilanza la liquidazione, ove si verifichino le situazioni previste nel comma 7.
4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dei disciolti organi della fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.
5. L'indennità spettante ai commissari straordinari e ai membri del comitato di sorveglianza è determinata con provvedimento dell'Autorità di vigilanza ed è posta a carico della fondazione.
6. Le funzioni dell'organo di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale.
7. L'Autorità di vi
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