Decreto legislativo 17.05.1999, n. 153
Titolo I - Regime civilistico delle fondazioni
1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle fondazioni, si conformano ai seguenti princìpi:
a) previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo;
b) attribuzione all'organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso provveda comunque in materia di:
1) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni;
2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi;
3) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo;
4) approvazione del bilancio;
5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
6) trasformazioni e fusioni;
c) previsione, nell'àmbito dell'organo di indirizzo, di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla successiva lettera d), nonché dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina, ispirate a crit
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