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Decreto legislativo 17.05.1999, n. 153

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20.11.1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23.12.1998, n. 461. (G.U. 31.05.1999, n. 125)

Titolo I - Regime civilistico delle fondazioni

Art. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Le fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo princìpi di trasparenza e moralità 12 .

2. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera a). L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della fondazione.

3. Il patrimonio è incrementato dalla riserva prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera c), nonché dalle altre componenti di cui all'articolo 9, comma 4.

12

(23) Comma così modificato dal comma 9 dell'art. 11, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

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