Decreto legislativo 17.05.1999, n. 153
Titolo I - Regime civilistico delle fondazioni
1. Le fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine:
a) spese di funzionamento, nel rispetto di princìpi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla singola fondazione;
b) oneri fiscali;
c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza;
d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 10, ai settori rilevanti;
e) eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di vigilanza;
e-bis) acquisto, secondo parametri fissati dall'Autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'àmbito del territorio nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole 16 ;
f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.
2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3.
3. È fatto divieto alle fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall'articolo 4, comm
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