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Decreto legislativo 17.05.1999, n. 153

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20.11.1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23.12.1998, n. 461. (G.U. 31.05.1999, n. 125)

Titolo I - Regime civilistico delle fondazioni

Art. 8 - Destinazione del reddito

1. Le fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine:

a) spese di funzionamento, nel rispetto di princìpi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla singola fondazione;

b) oneri fiscali;

c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza;

d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 10, ai settori rilevanti;

e) eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di vigilanza;

e-bis) acquisto, secondo parametri fissati dall'Autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'àmbito del territorio nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole 16 ;

f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3.

3. È fatto divieto alle fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall'articolo 4, comm

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