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Decreto legislativo 17.05.1999, n. 153

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20.11.1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23.12.1998, n. 461. (G.U. 31.05.1999, n. 125)

Titolo II - Regime tributario delle fondazioni

Art. 13 - Plusvalenze

1. Per le fondazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella Società bancaria conferitaria, se il trasferimento avviene entro il 31 dicembre 2005. Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento, entro lo stesso termine, delle azioni detenute nella medesima Società bancaria conferitaria, realizzate dalla società nella quale la fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria 23 .

23

Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003, n. 143.

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