Decreto legislativo 17.05.1999, n. 153
Titolo III - Regime civilistico e fiscale degli scorpori
1. Le Società conferitarie deliberano l'assegnazione prevista nell'articolo 14 con le modalità stabilite dall'articolo 2445 del codice civile, previo deposito della relazione degli esperti predisposta in conformità con quella disciplinata dall'articolo 2501-quinquies del codice civile. L'assegnazione alle fondazioni non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli operanti nei settori rilevanti.
2. Il patrimonio netto delle Società conferitarie che procedono all'assegnazione prevista al comma 1 è diminuito di un importo pari al valore contabile dei beni e delle partecipazioni assegnati. Per lo stesso importo il soggetto assegnatario imputa il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati in diminuzione del valore contabile della partecipazione nella relativa Società conferitaria.
3. Per la Società conferitaria, l'assegnazione prevista al comma 1 non dà luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; non si applica l'imposta sul valore aggiunto. La diminuzione del patrimonio netto prevista dal comma 2 non concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.
4. Per il soggetto assegnatario i beni e le partecipazioni assegnati ai sensi del comma 1 non danno luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive
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