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Decreto legislativo 17.05.1999, n. 153

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20.11.1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23.12.1998, n. 461. (G.U. 31.05.1999, n. 125)

Titolo III - Regime civilistico e fiscale degli scorpori

Art. 20 - Permuta di beni immobili

1. La permuta, mediante la quale la fondazione acquisisce beni o titoli della Società bancaria conferitaria, attribuendo alla medesima società beni immobili o diritti reali su immobili, sempre che gli stessi risultino già direttamente utilizzati dalla società stessa, è soggetta al regime indicato all'articolo 16, commi 3 e 5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la fondazione e la Società bancaria conferitaria subentrano nella posizione del rispettivo soggetto permutante in ordine ai beni ricevuti in permuta, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

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