Decreto legislativo 17.05.1999, n. 153
Titolo IV - Disciplina fiscale delle ristrutturazioni
1. Le disposizioni dell'articolo 22 si applicano anche alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, per le operazioni che hanno dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche, alle banche presenti nel gruppo bancario, di cui all'articolo 60 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, nella qualità di controllate o di controllanti. La tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca presente nel gruppo bancario, in misura proporzionale alla consistenza complessiva dei rispettivi crediti e debiti. Nel secondo caso, la società controllante, se esercente attività bancaria, può optare, in tutto o in parte, per l'applicazione della tassazione ridotta nei suoi confronti; l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale si è perfezionata l'operazione che ha dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche e comunicata alle banche controllate per le eventuali limitazioni parziali o totali del beneficio disposto dal presente comma. La tassazione ridotta spetta, in entrambi i casi, entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate alle operazioni, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca interessata a tali operazioni.
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