Decreto legislativo 17.05.1999, n. 153
Titolo V - Disposizioni finali e transitorie
1. Le fondazioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il periodo di tempo intercorrente fra tale data e quella nella quale l'Autorità di vigilanza provvede, in sede di prima applicazione del presente decreto, ad emanare gli atti necessari per l'adeguamento degli statuti, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), non è considerato ai fini del calcolo del termine di centottanta giorni stabilito per procedere al predetto adeguamento. Tali atti debbono essere comunque emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trascorso il quale le fondazioni possono comunque procedere all'adozione degli statuti.
2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, si applica alle singole fondazioni a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche statutarie previste dal comma 1.
3. Le fondazioni che hanno provveduto ad adeguare gli statuti alle disposizioni del presente decreto possono, anche in deroga alle norme statutarie:
a) convertire le azioni ordinarie detenute nelle Società conferitarie in azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La proposta di conversione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria della società partecipata. Alla relativa deliberazione non prende parte la fondazione, le cui azioni sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la regolare costituzione dell'assemblea stessa. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale soci
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