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D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221

Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate. (G.U. 12.07.1999, n. 161)

Art. 2 - Criteri di calcolo della situazione economica equivalente

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6.

2. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), come definito al comma 3, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.

3. L'indicatore della situazione economica è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 3, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 4.

4. Gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni sociali agevolate possono stabilire, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari.

5. Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni sociali agevolate possono altresì tenere conto, nella disciplina medesima, di rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva.

6. La determinazione dei valori dell'ISE e dell'ISEE conseguente all'applicazione della disposizione dell'articolo 1-bis, comma 7, rileva unicamente per le particolari prestazioni di cui alla disposizione medesima.

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