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D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221

Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate. (G.U. 12.07.1999, n. 161)

Art. 5 - Scala di equivalenza

1. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,5 prevista nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.

2. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,2 prevista nella predetta tabella 2, si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) ed l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

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