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D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221

Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate. (G.U. 12.07.1999, n. 161)

Art. 6 - Dichiarazione sostitutiva unica

1. La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1998, n. 403, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

2. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale individuati dall'articolo 3, nonché i valori relativi al patrimonio di cui all'articolo 4 e le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.

3. Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

4. La dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente al modello tipo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998, è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale o alla sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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