Legge 03.05.1999, n. 124
1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 213, le parole: "e dai docenti dell'Accademia" sono sostituite dalle seguenti: "dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia";
b) dopo il comma 2 dell'articolo 214, è inserito il seguente: "2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame.";
c) il comma 4 dell'articolo 239 è abrogato;
d) al comma 1 dell'articolo 251 le parole: "Gli orari e i programmi di insegnamento e" sono sostituite dalle seguenti: "Gli orari di insegnamento e i programmi";
e) il comma 8 dell'articolo 252 è sostituito dal seguente:
"8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo.";
f) al comma 1 dell'articolo 257, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di amministrazione è autorizzato a spendere direttamente con propri provvedimenti;".
2. I docenti che abbiano superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, indetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989, n.357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorché ammessi con riserva, possono essere immessi nei predetti ruoli purché in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al co
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