Legge 03.05.1999, n. 124
1. All'articolo 270 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti.";
b) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. L'indizione è subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di riferimento, di una effettiva disponibilità di cattedre e di posti.";
c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
"10-bis. Le graduatorie restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.";
d) il comma 13 è sostituito dal seguente:
"13. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed esami e per le graduatorie permanenti relative al personale docente delle altre istituzioni scolastiche".
2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno titolo all'inclusione:
a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie d
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