Legge 17.05.1999, n. 144
Capo II - Disposizioni in materia di occupazione e di previdenza
1. Al fine di estendere le disposizioni in materia di incompatibilità previste per il personale docente dipendente dallo Stato al personale docente dipendente da enti locali, a questo si applica l'articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con esclusione dei commi 4 e 16. I provvedimenti di cui ai commi 12 e 14 del citato articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994 sono disposti dall'ufficio individuato ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside di cui al comma 3 dell'articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è ammesso ricorso al sindaco o al presidente della provincia, che decide in via definitiva.
3. Avverso il diniego di autorizzazione di cui al comma 15 dell'articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è ammesso ricorso al sindaco o al presidente della provincia, che decide in via definitiva.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.