Legge 17.05.1999, n. 144
Capo II - Disposizioni in materia di occupazione e di previdenza
1. All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione".
2. All'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: "è erogato" sono sostituite dalle seguenti: "è concesso";
b) al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, a erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione".
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