Legge 17.05.1999, n. 144
Capo II - Disposizioni in materia di occupazione e di previdenza
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: "con il sistema scolastico" sono inserite le seguenti: "e universitario";
b) alla lettera d), dopo le parole: "agli interventi di formazione dei lavoratori" sono inserite le seguenti: "e degli altri soggetti di cui alla lettera a)";
c) alla lettera f), le parole: "d'intesa con le regioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalle regioni";
d) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale sostituzione della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti, definite a livello nazionale anche attraverso parametri standard, con deferimento ad atti delle amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla possibilità di stabilire requisiti minimi e criteri di valutazione delle sedi operative ai fini dell'accreditamento".
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