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Ordinanza MPI 14.05.1999, n. 128

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Titolo II

Art. 10 - Esami di idoneità. Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici sono costituite a norma dell'art. 198, comma 1, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Qualora della commissione degli esami di idoneità alla classe terminale nelle scuole di istruzione secondaria superiore e degli esami di qualifica debba far parte un docente già designato quale commissario interno in una commissione di esami di Stato e i tempi di svolgimento degli esami di idoneità non siano compatibili con quelli di effettuazione degli esami di Stato, si provvede alla sua sostituzione nei modi seguenti:

a) con altro docente della stessa materia in servizio in altra classe terminale della medesima scuola o istituto;

b) con altro docente della stessa materia in servizio in una delle classi della medesima scuola o istituto immediatamente inferiore a quella terminale;

c) con altro docente della stessa materia in servizio presso qualsiasi altra classe della medesima scuola o istituto;

d) con altro docente in servizio nella medesima scuola o istituto in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.

3. Qualora non sia possibile provvedere utilizzando i criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma, i capi di istituto per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di esami, si avvalgono del personale supplente in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione. All'istituto della supplenza non possono far ricorso gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, ai sensi dell'O.M. 30.1.1984.

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