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Ordinanza MPI 14.05.1999, n. 128

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Titolo III

Art. 19 - Scrutini ed esami di idoneità

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche agli scrutini e agli esami nelle scuole di istruzione secondaria superiore, ove funzionano classi che attuano iniziative di sperimentazione ai sensi dell'art. 278 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, con le seguenti modifiche e integrazioni.

2. In sede di scrutini finali devono essere assegnati, per il profitto e la condotta, voti espressi in decimi anche nei casi in cui le ipotesi scientifiche di sperimentazione formulate dai collegi dei docenti contemplino criteri di valutazione diversi da quelli comunemente adottati nelle classi non sperimentali.

3. Gli scrutini finali per le suddette classi devono aver luogo a conclusione di ogni anno di corso.

4. Non è consentita l'ammissione di candidati esterni, mediante esami di idoneità, a classi ove sono in atto iniziative di sperimentazione che coinvolgono sia l'ordinamento sia la struttura (c.d. maxisperimentazioni).

5. È consentita l'ammissione di candidati esterni, mediante esami di idoneità, a classi ove sono in atto sperimentazioni di solo ordinamento, ad eccezione delle classi alle quali, in considerazione della specificità dei progetti sperimentali, tale ammissione non sia consentita dai relativi decreti autorizzativi.

6. Nei casi previsti dal precedente comma, gli esami di idoneità vertono sia sui programmi d'insegnamento oggetto di sperimentazione sia su quelli non modificati dall'ipotesi sperimentale.

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