Ordinanza MPI 14.05.1999, n. 128
Titolo II
1. Gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore hanno luogo e sono pubblicati entro i termini stabiliti dall'ordinanza ministeriale riguardante il calendario scolastico.
2. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.
3. Per la formulazione dei giudizi e l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano i criteri di cui alle norme dell'art.78 e dell'art.79 del R.D. 4.5.1925, n. 653, sostituito dall'art.2 del R.D. 21.11.1929, n. 2049, nonché, per la parte relativa all'incidenza del voto di condotta, le norme di cui al D.P.R. n. 249/1998, citato nel preambolo.
4. Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto:
a - della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, nell'anno scolastico successivo. A tal fine saranno effettuati appositi accertamenti da parte del docente della o delle discipline sul superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo);
b - della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico. In particolare tali alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai doce
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