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Ordinanza MPI 14.05.1999, n. 128

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Titolo III

Art. 23 - Alunni non promossi e candidati non promossi

1. Gli alunni delle classi sperimentali dichiarati non promossi, i quali non possono ripetere presso lo stesso istituto la stessa classe in quanto il relativo indirizzo non risulta attivato, possono essere iscritti a classe corrispondente di altro indirizzo sperimentale o di corso ordinario.

2. Gli alunni dichiarati non promossi agli esami di Stato nei corsi sperimentali i quali non possono ripetere presso lo stesso istituto l'ultima classe, in quanto il relativo indirizzo non risulta attivato, possono essere iscritti:

a) all'ultima classe di indirizzi sperimentali che si concludono con un titolo di studio corrispondente a quello non conseguito nell'anno precedente;

b) all'ultima classe di un corso di studi non sperimentale.

3. Al fine di facilitare l'inserimento degli alunni interessati, i competenti organi collegiali possono organizzare idonee iniziative di sostegno didattico.

4. I candidati esterni, che abbiano sostenuto esami di Stato dichiarati corrispondenti alla licenza linguistica, secondo le particolari modalità previste per le sperimentazioni di ordinamento e struttura e siano stati dichiarati ammessi alla frequenza dell'ultima classe, possono chiedere di essere iscritti:

a) a classi sperimentali a indirizzo linguistico funzionanti presso gli istituti statali;

b) a classi di liceo linguistico presso istituti legalmente riconosciuti.

Nel caso in cui i candidati medesimi chiedano l'iscrizione alle classi di cui alla precedente lettera a), l'ammissione alle classi medesime potrà essere subordinata dai rispettivi consigli di classe al superamento di eventuali prove integrative.

Nel caso in cui

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