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Ordinanza MPI 14.05.1999, n. 128

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Titolo II

Art. 6 - Esami di idoneità. Requisiti di ammissione e prove d'esame

1. I candidati esterni che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso il prescritto intervallo, agli esami di idoneità negli istituti d'istruzione secondaria superiore di ogni tipo o indirizzo.

2. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art. 193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994.

3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

4. Per l'ammissione agli esami di idoneità negli Istituti Professionali i candidati devono essere anche in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 8.

5. Nelle scuole magistrali possono partecipare agli esami di idoneità, trascorso il previsto intervallo, i candidati in possesso della licenza media e i candidati che abbiano compiuto, o compiano, entro l'anno in corso, il ventunesimo anno di età, indipendentemente dal possesso del titolo di studio inferiore; detti candidati sono tenuti a presentare i programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano.

6. I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione a

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