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Decreto MURST - DDG 31.03.1999

Concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole e istituti statali di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari, costituiti dal decreto ministeriale 10.8.1998, n. 354, integrato con decreto ministeriale 21.12.1998, n. 487.

Art. 15 - Graduatoria di merito - Riserva dei posti Elenco degli abilitati - Elenco dei candidati già abilitati

1. La commissione giudicatrice o le sottocommissioni, in sede plenaria, compilano la graduatoria di merito secondo le indicazioni contenute all'art.2, comma 1.

2. Nella graduatoria di merito devono essere indicati, per ciascun concorrente, il voto assegnato alle singole prove scritte o scritto grafiche, alla eventuale prova pratica, alla prova orale, alla valutazione dei titoli, nonché il totale dei punti.

3. Deve essere indicato, altresì, a fianco di ciascun candidato che ne abbia fatto espressa richiesta e che abbia inviato la relativa documentazione, il possesso del titolo di specializzazione prescritto per l'assunzione su posto di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, conseguito ai sensi dell'art. 325 del d.l.vo 297/94, precisando, eventualmente, il particolare tipo del titolo stesso (per minorati psicofisici; per minorati dell'udito; per minorati della vista;)

4. Ai fini dell'applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, per la riserva di posti a favore di determinate categorie e la preferenza in caso di parità di punteggio complessivo, dovranno essere riportate, per ciascun candidato, le relative annotazioni. Nei casi di parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza stabiliti dal medesimo art. 5 del citato d.P.R. n. 487/94, come modificato per effetto dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/97 e dall'art. 2, comma 9 della legge 16.6.1998, n.191.

5. I candidati che abbiano partecipato al concorso anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione e che abbiano riportato, rispettivamente, nelle prove scritte o s

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