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Decreto MURST - DDG 31.03.1999

Concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole e istituti statali di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari, costituiti dal decreto ministeriale 10.8.1998, n. 354, integrato con decreto ministeriale 21.12.1998, n. 487.

Art. 9 - Inammissibilità della domanda, regolarizzazioni, esclusioni, decadenza

1 - Non è ammessa:

a) la domanda che sia stata presentata oltre il termine stabilito dal precedente art.8

b) la domanda priva della firma del candidato.

Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sarà data comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2 -Non è disposta l'esclusione nei confronti dei candidati che nelle domande di partecipazione al concorso abbiano omesso una o più delle dichiarazioni prescritte a pena di esclusione, qualora dal contesto delle domande stesse o dalla documentazione prodotta possa desumersi sufficiente indicazione del possesso dei requisiti o degli elementi o circostanze che avrebbero dovuto essere dichiarati sotto la propria responsabilità dai candidati stessi nelle domande di partecipazione.

3 - È ammessa la regolarizzazione delle domande nelle quali le dichiarazioni prescritte dal precedente art. 7 siano state eventualmente rese in maniera parziale o omesse; in tali casi, il competente Ufficio Scolastico concede al candidato il termine perentorio di giorni dieci per provvedere alla regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento richiesto, si procederà all'esclusione dell'interessato dal concorso.

4 - È ammessa, inoltre, la regolarizzazione dei titoli e documenti prodotti in copia non autenticata ovvero contenenti mere irregolarità formali; in tal caso la competente autorità scolastica assegna al candidato un termine perentorio di 10 giorni per provvedere alla regolarizzazione. In mancanza dell'adempimento richiesto, i titoli ed i documenti non regolarizzati non saranno presi in considerazione. Non è ammesso in alcun caso la sostituzione dei titoli e documenti già prodotti.

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