D.P.R. 08.03.1999, n. 275
Titolo I - Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
Capo IV - Disciplina transitoria
1. Fino alla data di cui all'articolo 2, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano l'autonomia ai sensi del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione in data 29 maggio 1998, i cui contenuti possono essere progressivamente modificati ed ampliati dal Ministro della Pubblica Istruzione con successivi decreti.
2. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il quindici per cento del relativo monte orario annuale.
3. Nella scuola materna ed elementare l'orario settimanale, fatta salva la flessibilità su base annua prevista dagli artt. 4, 5 e 8, deve rispettare, per la scuola materna, i limiti previsti dai commi 1 e 3 dell'art. 104 e, per la scuola elementare, le disposizioni di cui all'articolo 129, commi 1, 3, 4, 5, 7 e all'articolo 130 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297.
4. Le istruzioni generali di cui all'articolo 21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997 n. 59, adottate con decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2001. Per le sole rilevazioni contabili relative alla gestione delle entrate e delle spese concernenti l'esercizio finanziario 2001, e fino al termine del medesimo esercizio, continuano ad applicarsi le disposizioni amministrativo-contabili previgenti.
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