D.P.R. 08.03.1999, n. 275
Titolo I - Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
Capo IV - Disciplina transitoria
1. Fino alla definizione dei curricoli di cui all'art. 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'art. 8 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze.
2. Il Ministero della P. I. garantisce la raccolta e lo scambio di tali ricerche ed esperienze, anche mediante l'istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.