Legge 08.03.1999, n. 50
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di seguito denominato "Nucleo", composto da 25 esperti nominati con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile. Gli esperti sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefìci, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti; in ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non possono superare il limite di 12 unità. 2
2. Ai lavori del Nucleo può, altresì, partecipare, per l'amministrazione direttamente interessata dal provvedimento in esame, un rappresentante designato dal Ministro competente.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.