Legge 08.03.1999, n. 50
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. Entro il 31 dicembre 1999, il Governo provvede, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:
a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;
b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi del citato articolo 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo.
1. Nella predisposizione del testo unico si osservano i criteri e le disposizioni di cui all'articolo 7, in quanto applicabili.]
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