Legge 08.03.1999, n. 50
1. Le attività di semplificazione previste dalla presente legge, dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardano, nelle materie ivi previste, anche le norme procedimentali o organizzative introdotte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le norme introdotte entro un anno dalla stessa data. 12
2. È abrogato l'articolo 1, comma 15, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. È fatta salva la previsione di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
4. Dopo il terzo periodo del comma 22 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente: "Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se più favorevoli". Conseguentemente nel predetto terzo periodo sono soppresse le parole: "e accessorio".
5. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i segretari comunali di cui all'articolo 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'alb
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.