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Nota Pubblica istruzione 10.03.1999, prot. n. 3638

Quesiti vari.

Quesito n. 1

In merito alla problematica proposta, si precisa che in base alla normativa attualmente in vigore non è previsto il pensionamento differito al raggiungimento del requisito anagrafico. Entrambi i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia devono essere maturati in costanza di iscrizione.

Pertanto, alla luce di quanto affermato, le ex dipendenti di cui trattasi, già cessata dal servizio, potranno percepire la pensione di vecchiaia al compimento del 60° anno di età, così come disposto dall'art. 2, comma 21 della legge n. 335/95 esclusivamente se continueranno l'iscrizione mediante versamenti della contribuzione volontaria fino a tale età.

 

Quesito n. 2

In riferimento al secondo quesito, preliminarmente si ribadisce che la prosecuzione volontaria nei casi di cessazione dal servizio, è ammessa solo qualora l'iscritto non abbia maturato i requisiti contributivi minimi congiuntamente a quelli anagrafici richieste per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità, e comunque fino al raggiungimento della data prescritta per la liquidazione del trattamento pensionistico.

Ciò posto, concordando con le osservazioni svolte da codesto Ufficio, si ribadisce che i requisiti necessari per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, saranno quelli richiesti dalla normativa vigente alla data in cui gli interessati termineranno il versamento della contribuzione.

 

Quesito n. 3

In merito al quesito posto al punto n. 3, si riaffermano i principi già esposti al punto 1).

 

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