Direttiva PCM 05.11.1999
Ammortamento e assegnazione, a titolo gratuito, di beni informatici. (G.U. 11.11.1999, n. 290)
L'art. 17, comma 20, della legge 15.5.1997, n. 127 , dispone che - ai fini di quanto previsto dall'art. 81, quarto comma, del regio-decreto 18.11.1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23.5.1924, n. 827, nonché dagli articoli 19 e seguenti del regolamento approvato con D.P.R. 20.11.1979, n. 718, in materia di redazione ed aggiornamento degli inventari - il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.
L'art. 17, comma 21, della legge 15.5.1997, n. 127, dispone, altresì, che i beni e le apparecchiature di natura informatica appartenenti alle amministrazioni, qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui erano destinati, siano alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato generale dello Stato, secondo il procedimento previsto dall'art. 35 del R.D. 23.5.1924, n. 827. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature stessi sono assegnati in proprietà, a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad associazioni o ad altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale. I rinvii normativi contenuti nelle citate disposizioni della legge 15 maggio 1997, n. 127, si riferiscono alla disciplina della contabilità di stato e, pertanto, si deve ritenere che tali disposizioni siano rivolte alle amministrazioni dello Stato.
In attesa dell'approvazione di modifiche alle norme in esame, che il Governo intende introdurre con uno dei disegni di legge collegati alla legge finanziar
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.