Decreto legislativo 19.11.1999, n. 528
1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo.";
b) il comma 2 è soppresso.
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