Decreto legislativo 19.11.1999, n. 528
1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 1;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457.";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito denominata "commissione prevenzione infortuni", sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b).".
2. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 494 del 1996, è adottato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.