Decreto legislativo 19.11.1999, n. 528
1. L'articolo 6 del decreto legislativo n. 494 del 1996, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. (Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori). - 1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a).".
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