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D.M. Pubblica istruzione 08.11.1999, n. 518

Regolamento recante le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. (G.U. 13.01.2000, n. 9)

Art. 12 - Impedimento ad espletare l'incarico

1. Non è consentito di rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.

2. L'impedimento a espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente al Provveditore agli studi della provincia in cui ha sede la commissione, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.

3. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai Capi di istituto e dai docenti, rispettivamente, al Provveditore agli studi della sede di servizio e al proprio Capo d'istituto, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.

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