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D.M. Pubblica istruzione 08.11.1999, n. 518

Regolamento recante le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. (G.U. 13.01.2000, n. 9)

Art. 4 - Procedure generali di nomina

1. I componenti le commissioni degli esami di Stato sono nominati:

a. secondo le fasi territoriali di nomina di cui agli articoli 7 e 8;

b. all'interno di ogni fase territoriale, in base ai criteri di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8

c. in base alle preferenze di cui all'articolo 10.

2. Per indirizzi particolari di studio si osservano le modalità e i criteri di nomina indicati nell'articolo 9.

3. Le nomine sono subordinate all'inesistenza delle preclusioni e dei divieti stabiliti agli articoli 13 e 15.

4. I Presidenti e i commissari esterni sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto dell'ordine procedimentale indicato al comma 1. Ove non sia possibile la nomina sulle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio.

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