D.M. Pubblica istruzione 08.11.1999, n. 518
1. I Presidenti delle commissioni sono nominati in base al seguente ordine di precedenza:
a. capi di istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei Convitti nazionali e degli Educandati Femminili;
b. capi di Istituto delle scuole medie statali in possesso di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori;
c. professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;
d. ricercatori universitari confermati;
e. capi di istituto, nonché docenti di istituti statali d'istruzione secondaria superiore con almeno 10 anni di servizio di ruolo, che risultino collocati a riposo da meno di cinque anni scolastici;
f. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per capo d'istituto nelle scuole secondarie superiori;
g. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di capo d'istituto nelle scuole d'istruzione secondaria superiore;
h. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di collaboratore del capo d'istituto nelle scuole di istruzione secondaria superiore;
i. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore con almeno 10 anni di servizio di ruolo;
j. docenti delle Accademie di Belle Arti statali con almeno 10 anni di servizio di ruolo.
2. Nel rispetto dei criteri di precedenza di cui al primo comma, le nomine vengono effettuate:
a. per i Capi d'Istitut
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