D.M. Pubblica istruzione 08.11.1999, n. 518
1. Le nomine dei commissari esterni sono effettuate secondo le sottoelencate fasi territoriali:
a. nel Comune di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di preferenza espresso;
b. nei Comuni della provincia di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di preferenza espressa;
c. d'ufficio, nel Comune di abituale dimora o di servizio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze espresse nelle precedenti fasi a) e b);
d. d'ufficio, negli altri Comuni della provincia di abituale dimora o di servizio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze espresse nel corso delle fasi precedenti;
e. nei Comuni di altra provincia, compresa nella Regione cui la provincia di abituale dimora e di servizio appartiene, nell'ordine di preferenza espresso
f. d'ufficio, nei Comuni di altra provincia, compresa nella Regione cui la provincia di abituale dimora o di servizio appartiene, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze espresse.;
g. nelle sedi residue a livello nazionale.
2. Le nomine di cui al primo comma sono effettuate, altresì, secondo il seguente ordine:
a. alle fasi territoriali di cui alla lettera a) del primo comma partecipano esclusivamente i docenti con contratto a tempo indeterminato e i docenti di cui all'articolo 6, primo comma - lettera d) -;
b. alle fasi territoriali di cui alle lettere b) e c), partecipano, nell'ordine, i docenti con contratto a tempo indeterminato, i docenti di cui all'articolo 6, primo comma - lettera d), e i docenti con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto di esa
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