D.M. Pubblica istruzione 08.11.1999, n. 518
1. Le commissioni che comprendono classi di istituti statali ove è in atto l'indirizzo di "Progetto di liceo classico europeo" sono costituite dal Presidente e da almeno due commissari esterni provenienti da istituzioni scolastiche nelle quali è in atto la medesima sperimentazione.
2. Le nomine dei Presidenti, nelle commissioni comprendenti classi che seguono l'indirizzo di "Progetto di liceo classico europeo", sono effettuate seguendo le sottoelencate fasi territoriali:
a. nei Comuni della Regione di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;
b. d'ufficio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze, nei Comuni della Regione di abituale dimora o servizio;
c. al di fuori della Regione di abituale dimora e servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;
d. d'ufficio, su tutte le altre sedi.
3. Le nomine dei commissari esterni, nelle commissioni di cui al comma 1, sono effettuate secondo le seguenti fasi territoriali:
a. nei comuni di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;
b. d'ufficio, nei Comuni di abituale dimora o di servizio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze;
c. nei Comuni delle province di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;
d. d'ufficio, nella provincia di abituale dimora o di servizio;
e. fuori della provincia di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;
f. d'ufficio, su tutte le altre sedi.
4. L'assegnazione degli aspiranti, anziché nelle commissioni di cui al comma 1, in commissioni di ordinamento o di altra sperimentazione avviene dopo l'effettuaz
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.