D.M. MURST 03.11.1999, n. 509
Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. (G.U. 04.01.2000, n. 2)
1. Per ogni corso di studio è definita una durata normale in anni, proporzionale al numero totale di crediti di cui all'articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.
2. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea.
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