Circolare MURST 15.10.1999, n. 245
Legge 3/5/199, n. 124 - art. 8 - Trasferimento personale ATA dagli Enti Locali allo Stato.
Con nota n. 41013, in data 3 agosto 1999, è stato trasmesso agli uffici competenti il Decreto 23 luglio 1999, n. 184, inviato agli Organi di Controllo, concernente il trasferimento di funzioni e personale ATA per le scuole statali, dagli Enti locali allo Stato.
Con successiva circolare n. 192 prot. 41014 di pari data, sono state trasmesse istruzioni e schede per la rilevazione puntuale del personale e delle funzioni da trasferire.
Sulla base dei dati acquisiti a S.I.M.P.I., vengono ora forniti in linea i seguenti tabulati:
1) elenco (per comune e per scuola) del personale a tempo indeterminato che, sulla base degli elementi trasmessi dagli uffici competenti o dai Capi di istituto delegati, ha titolo al trasferimento;
2) elenco totale del personale censito;
3) elenco del personale che non verrebbe trasferito;
4) elenco (per comune e per scuola) dei contratti relativi a funzioni A.T.A. e dei progetti LSU/LPU relativi alle medesime funzioni.
Relativamente al tabulato 3 si evidenzia che, nello stesso, risulta incluso, oltre al personale non trasferibile perché non ha svolto funzioni A.T.A., anche personale per il quale il presunto mancato trasferimento è determinato da carenza o errata comunicazione di dati immessi a sistema. Gli uffici competenti, in sede di verifica, provvederanno a far inserire o rettificare i dati trasmessi, in modo che possa essere aggiornato l'elenco di cui al punto 1.
In relazione anche alle esigenze degli Uffici del Tesoro che dovranno provvedere ad erogare, dal 1° gennaio 2000, le retribuzioni al personale trasferito, è stato, inoltre, rilevato che le certificazioni degli Enti Locali, in ordine alla retribuzione in godimento da parte del personale interessato, non sono omogenee. In alcuni casi, infatti, detta retribuzione è comprensiva di tredicesima o altre indennità a carattere personale; in altri casi, invece, la medesima retribuzione comprende 12 mensilità.
Al fine di
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