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Decreto legislativo 29.10.1999, n. 443

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali. (G.U. 30.11.1999, n. 281)

Art. 16 - Modifiche all'articolo 115

1. All'articolo 115 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché lo svolgimento di ispezioni agli stabilimenti di produzione di medicinali per uso umano e per uso veterinario, ivi comprese le materie prime farmacologicamente attive e i gas medicinali, e ai centri di sperimentazione clinica umana e veterinaria.»;

b) è aggiunto il seguente comma 3-bis:

«3-bis. Ai sensi del comma 3 del presente articolo, restano riservate allo Stato le funzioni di verifica, ai fini del controllo preventivo, della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria, limitatamente agli aspetti di tutela della salute di rilievo nazionale:

a) degli stabilimenti di produzione dei prodotti destinati ad alimentazione particolare e dei prodotti fitosanitari;

b) dei macelli, dei mercati ittici e stabilimenti dove si allevano animali o pesci, nonché dei laboratori di trasformazione e delle altre strutture di interesse veterinario che fabbricano o trattano prodotti destinati all'esportazione;

c) dei laboratori.»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma 3-ter:

«3-ter. L'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 3 -bis è regolato sulla base di modalità definite con apposito accordo da approvare in conferenza Stato regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

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