Decreto legislativo 29.10.1999, n. 443
1. All'articolo 115 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché lo svolgimento di ispezioni agli stabilimenti di produzione di medicinali per uso umano e per uso veterinario, ivi comprese le materie prime farmacologicamente attive e i gas medicinali, e ai centri di sperimentazione clinica umana e veterinaria.»;
b) è aggiunto il seguente comma 3-bis:
«3-bis. Ai sensi del comma 3 del presente articolo, restano riservate allo Stato le funzioni di verifica, ai fini del controllo preventivo, della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria, limitatamente agli aspetti di tutela della salute di rilievo nazionale:
a) degli stabilimenti di produzione dei prodotti destinati ad alimentazione particolare e dei prodotti fitosanitari;
b) dei macelli, dei mercati ittici e stabilimenti dove si allevano animali o pesci, nonché dei laboratori di trasformazione e delle altre strutture di interesse veterinario che fabbricano o trattano prodotti destinati all'esportazione;
c) dei laboratori.»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma 3-ter:
«3-ter. L'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 3 -bis è regolato sulla base di modalità definite con apposito accordo da approvare in conferenza Stato regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.