Decreto legislativo 29.10.1999, n. 443
1. All'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunti i seguenti commi:
«3. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali, fino al compimento degli atti di liquidazione, erogazione e controllo, la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualunque genere alle imprese, per i quali, alla data di effettivo esercizio delle funzioni conferite, sia già avviato il relativo procedimento amministrativo.
4. I fondi relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese, a qualunque titolo conferite alle regioni, confluiscono nel fondo di cui al comma 6 dell'articolo 19 e sono ripartiti tra le regioni sulla base di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo.
5. Al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel rispetto delle specificità delle singole realtà regionali,in conformità con l'articolo 2 della legge 3 agosto 1999, n. 280, ed assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero delle politiche agricole e forestali predispone, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di allevatori interessate, il programma annuale dei controlli funzionali.
6. Compete al Ministero per le politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il finanziamento delle attività di tenuta dei registri e dei libri genealogici esercitate dalle associazioni di allevatori operanti a livello nazionale, nei limiti autorizzati dalla legislazione vigente.
7. Compete alle regioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, il finanziamento delle attività relative ai contro
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