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D.P.C.M. 22.10.1999, n. 437

Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 15.05.1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16.06.1998, n. 191. (G.U. 25.11.1999, n. 277)

Art. 2 - Rilascio della carta di identità e del documento di identità elettronico

1. La carta di identità elettronica e il documento d'identità elettronico sono rilasciati dal comune di residenza o d'iscrizione all'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) secondo le modalità e le caratteristiche definite dal presente decreto e dal decreto di cui all'articolo 8.

2. Il documento d'identità elettronico è rilasciato a seguito della prima iscrizione anagrafica. Il suo rinnovo è facoltativo. Se non rinnovato, il documento conserva validità unicamente quale documento di attribuzione del codice fiscale.

3. Il Ministero delle finanze genera ed assegna alle persone fisiche il codice fiscale sulla base dei dati trasmessi dai comuni con le procedure di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1994. La procedura per la comunicazione ai comuni del codice fiscale è disciplinata con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle finanze, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

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