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D.P.C.M. 22.10.1999, n. 437

Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 15.05.1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16.06.1998, n. 191. (G.U. 25.11.1999, n. 277)

Art. 3 - Forma, contenuto e funzione della carta d'identità elettronica e del documento di identità elettronico

1. La carta di identità elettronica e il documento d'identità elettronico devono contenere, con immediata visibilità e memorizzati con modalità informatiche di sicurezza sul documento ai sensi dell'articolo 8:

a) dati identificativi della persona;

b) codice fiscale;

c) dati di residenza;

d) cittadinanza;

e) fotografia;

f) eventuale indicazione di non validità ai fini dell'espatrio;

g) codice numerico identificativo del documento, codice del comune di rilascio, data del rilascio e data di scadenza;

h) sottoscrizione del titolare o di uno degli esercenti la potestà genitoriale o la tutela.

2. Il documento d'identità elettronico può essere rilasciato anche senza la fotografia del titolare; in tal caso esso non è valido per l'espatrio.

3. Il documento d'identità elettronico (munito della fotografia del titolare) consente l'espatrio del minore di età inferiore ai dieci anni alle stesse condizioni previste dall'articolo 14, secondo comma, della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

4. La carta d'identità elettronica ed il documento d'identità elettronico possono contenere i dati desunti dalle liste elettorali e comunque tutti quelli necessari per la certificazione elettorale e altri dati al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa. Fra questi ultimi possono essere ricompresi anche dati amministrativi del Servizio sanitario nazionale nei limiti previsti da apposite linee guida emanate dal Ministero della sanità di concerto con le altre amministrazioni interessate. Nel caso in cui i dati abbiano natura sensibile ai sensi dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, questi possono essere ins

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