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D.P.C.M. 22.10.1999, n. 437

Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 15.05.1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16.06.1998, n. 191. (G.U. 25.11.1999, n. 277)

Art. 9 - Progetti di sperimentazione concernenti le modalità di utilizzazione della carta di identità elettronica e del documento elettronico per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.

1. Le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione della carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità attenendosi a quanto stabilito dal presente decreto e dal decreto di cui all'articolo 8.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni trasmettono al Ministero dell'interno il progetto di sperimentazione, contenente le specifiche tecniche, con l'indicazione della durata e del responsabile del progetto stesso.

3. Le amministrazioni proponenti possono avviare la sperimentazione decorsi trenta giorni dalla ricezione del progetto e in mancanza di determinazioni negative, da parte del Ministero dell'interno, in merito alla conformità di progetto stesso al presente decreto e alle norme tecniche e di sicurezza di cui al decreto previsto dall'articolo 8. In caso di richiesta di chiarimenti il termine di trenta giorni è sospeso e riprende a decorrere dalla ricezione degli elementi richiesti.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, nel caso in cui la sperimentazione non risulti conforme alle finalità del presente decreto e alle norme tecniche e di sicurezza di cui al decreto previsto dall'articolo 8, il Ministro dell'interno ne dispone la cessazione con provvedimento motivato. In tal caso, ai fini della ripresa della sperimentazione, l'amministrazione può presentare, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, un nuovo progetto adeguandosi alle osservazioni formulate.

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