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Direttiva MPI 03.09.1999, n. 210

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Art. 12 - Gestione delle risorse finanziarie

1. Le disposizioni contenute nella Direttiva riguardano l'impiego delle risorse finanziarie definite nel bilancio 1999; i criteri generali cui esse s'ispirano sono da tenere presenti per l'utilizzo delle risorse finanziarie dedicate alla formazione, anche previste da altri provvedimenti legislativi.

2. La Direzione Generale del Personale, con apposito provvedimento, ripartisce tra gli Uffici scolastici provinciali, secondo l'allegato prospetto, le risorse finanziarie disponibili sul capitolo 1105 del bilancio di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, tab.7, di cui al decreto del Ministro del Tesoro del 30 dicembre 1998.

3. Tenendo conto dell'attuale fase di transizione, gli Uffici scolastici provinciali, nel rispetto dei criteri di massima stabiliti dall'art.10 del Contratto collettivo nazionale integrativo, ripartiranno una parte delle risorse finanziarie disponibili tra le istituzioni scolastiche della provincia per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art.3. La quota riservata alle iniziative di carattere provinciale potrà essere utilizzata, sulla base della contrattazione collettiva decentrata provinciale, per gli interventi di cui all'art.4. I fondi necessari per l'attuazione di tali interventi, comprensivi delle spese per l'eventuale trattamento di missione spettante al personale docente e non docente, potranno essere assegnati alle istituzioni scolastiche.

4. Nell'ambito delle iniziative programmate a livello provinciale, particolare attenzione dovrà essere posta alle azioni formative indicate all'art.6, comma 2, punto 3.

5. In attesa della riforma dell'amministrazione prevista dal D.L.vo 30 luglio 1999, n.300, gli Uffici sottoindicati, sentite le OO.SS., pro

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