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Direttiva MPI 03.09.1999, n. 210

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Art. 6 - Azioni d'interesse generale

1. Le azioni di formazione d'interesse generale riguardano gli interventi di miglioramento a livello di sistema, le implicazioni delle modifiche d'ordinamento e il campo dei saperi essenziali e dei curricoli disciplinari. Le singole azioni sono, per ora, affidate alla competenza di strutture e uffici generali nell'ambito del Coordinamento della formazione degli insegnanti, salvo quanto potrà essere stabilito in sede di riforma dell'amministrazione ai sensi dell'art.75 del D.L.vo, n.300, del 30 luglio 1999.

2. Per il sostegno all'innovazione a livello di sistema sono da tener presenti le seguenti aree prioritarie:

1) l'anno di formazione, anche in prospettiva della sperimentazione di nuovi modelli di intervento (Coordinamento della formazione degli insegnanti);

2) iniziative finalizzate nelle scuole sede di tirocinio per la formazione iniziale degli insegnanti (Coordinamento della formazione degli insegnanti);

3) la sicurezza nelle scuole con la realizzazione delle azioni di formazione del personale, previste dalla corrente normativa, con ogni possibile sinergia con gli interventi di formazione del personale ATA e dei capi di istituto (Direzione Generale del Personale);

4) la diffusione delle pratiche di eccellenza nella scuola dell'infanzia, nella prospettiva di un sistema integrato di formazione continua e di sostegno professionale degli insegnanti, all'interno anche delle nuove politiche per l'infanzia (Servizio Scuola Materna);

5) azione rinnovata nel settore dell'handicap (rafforzamento dei corsi di alta qualificazione e consolidamento sul territorio dei servizi professionali per gli insegnanti) (Ufficio Studi e Programmazione);

6) in relazione all'esperienza degli istituti comprensivi, sviluppo della formazione e della ricerca sul curricolo in prospet

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