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Direttiva MPI 03.09.1999, n. 210

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Art. 9 - Coordinamento regionale

1. Il Sovrintendente scolastico garantisce, tramite apposite conferenze di servizio, il collegamento tra le iniziative progettate e realizzate a livello provinciale, tra le azioni locali e quelle interregionali o nazionali, promuovendo la concertazione e le sinergie con gli altri soggetti operanti a livello regionale - Università, IRRSAE, istituzioni ed enti.

2. Gli IRRSAE contribuiscono alla qualità del sistema di aggiornamento e di formazione con l'attività di ricerca, sostenendo l'innovazione nei metodi e nei modelli di formazione e sviluppando le indagini sul campo, in collaborazione con le istituzioni universitarie della regione.

3. In attesa che si realizzi l'articolazione regionale dell'Osservatorio d'orientamento e di monitoraggio, a livello regionale il Servizio ispettivo tecnico e gli Istituti Regionali, d'intesa con il Sovrintendente scolastico, curano il monitoraggio dell'offerta formativa e la verifica dell'impatto degli interventi. Il Servizio ispettivo regionale redige, nell'ambito della relazione annuale, una specifica sezione sulla formazione continua del personale della scuola.

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